Una sentenza storica. E’ quella emessa dal Consiglio di Stato, lo scorso 9 giugno 2020, con la quale ha sancito che il giudizio di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza non può limitarsi a rilevare l’oggettività del “novum” sul paesaggio preesistente; posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.
Nei casi in cui l’opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, si impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.
La sentenza, espressa nei confronti di un comune italiano, rappresenta qualcosa di davvero epocale, e lascia spazio a buone prospettive future.