Ecco qualche dettaglio della normativa dello smaltimento pannelli fotovoltaici: nel momento in cui il GSE eroga al possessore l’incentivo previsto per l’installazione dell’impianto, trattie0721ne una parte della somma in previsione del successivo smaltimento dei pannelli solari. Questa trattenuta avviene a solo titolo cautelativo, infatti, se poi il soggetto responsabile (cioè il possessore e utilizzatore dell’impianto) effettua lo smaltimento del fotovoltaico seguendo correttamente le procedure previste, le somme trattenute gli vengono prontamente rimborsate dal GSE. Il meccanismo appena descritto è previsto per chi ha beneficiato degli incentivi previsti dal I, II, III Conto Energia, dal IV Conto Energia per impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e dal V Conto Energia, limitatamente agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione.
Un discorso diverso, invece, va fatto per chi ha aderito al IV Conto Energia, per impianti avviati dopo il 1 luglio 2012 oppure al V Conto Energia, per impianti non integrati con caratteristiche innovative né con tecnologia a concentrazione. In questo caso, poiché è prevista una convenzione tra il produttore dei moduli fotovoltaici ed un sistema di consorzi che garantisce la gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici, il produttore deve garantire le corrette azioni di smaltimento dei pannelli fotovoltaici, e pertanto non è prevista alcuna trattenuta sulle somme erogate a titolo di incentivo. Il Soggetto responsabile mantiene la completa responsabilità (civile e penale) dell’intera catena di trattamento, dunque è bene che si affidi a imprese specializzate che provvedono direttamente al servizio di smaltimento fotovoltaico, come Kennew. Volete maggiori informazioni sullo smaltimento pannelli fotovoltaici e la relativa normativa? Contattateci!