La legge n°90 del 3 agosto 2013, di conversione in legge del D.L. n°63 del 4 giugno 2013, ha nuovamente riscritto il comma 9 dell’articolo 5 del DPR 412/93 che regola il sistema di scarico dei prodotti della combustione sopra tetto e, in determinati casi, lo scarico a parete e lo scarico diretto in facciata.
Le principali novità introdotte dal testo in questione ed entrate in vigore il 31 Agosto 2013 sono le seguenti:
Qualora si installi lo scarico a parete è comunque obbligatorio utilizzare il nuovo generatore di calore che abbia emissioni che appartengano alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502. Inoltre la posizione dei terminali deve rispettare la norma tecnica UNI 7129 ed eventuali regolamenti igienico-sanitari. Impone ai comuni di adeguare i propri regolamenti a queste disposizioni.
In breve, è possibile scaricare a parete se si sostituisce una caldaia che già scarica a parete o in canna ramificata, a patto di utilizzare una caldaia a condensazione o una caldaia convenzionale a tiraggio forzato in classe 4 o 5 per emissioni di Nox. Lo scarico dei fumi in facciata viene, dunque, circoscritto a pochissimi casi.
La legge n°90 del 3 agosto 2013, di conversione in legge del D.L. n°63 del 4 giugno 2013, recepisce la Direttiva 2010/31/Ue (aggiornamento del D.Lgs. 192/2005 in materia di regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni), e ha anche un impatto sulla detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico sugli edifici.
Secondo la vecchia normativa per lo scarico fumi degli impianti di riscaldamento (DPR 412/1993) era possibile scaricare a parete i fumi di stufe, camini o caldaie, nel rispetto di alcune regole di distanza e sicurezza. Tale norma è stata modificata da diversi provvedimenti (la UNI 10683 del 2012, la Legge 90/2013 e il D.L. 102/2014), che hanno introdotto misure progressivamente più restrittive per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza e igiene in materia di scarico dei fumi.
La normativa per lo scarico fumi in vigore nel 2020 si rifà alla normativa UNI 10683 del 2012, che ha introdotto modifiche sostanziali sul luogo fisico in cui è possibile collocare la canna fumaria. La norma ha, infatti, disposto l’obbligatorietà di posizionare lo scarico dei fumi esclusivamente sul tetto dell’edificio, sia che si tratti di un’unità monofamiliare, sia che si tratti di un complesso plurifamiliare.
A tale istruzione sono ammesse soltanto alcune deroghe, come anticipato:
In ciascuno di questi casi, comunque, lo scarico dei fumi in facciata o a parete non deve violare le norme di sicurezza e di igiene vigenti, e deve tener conto delle distanze di posa o delle aperture su altre abitazioni. I fumi devono, cioè, passare ad almeno 2 metri dal punto finale del terminale al punto di sbocco.
È opportuno, inoltre, sottolineare che, nel caso di distacco da un impianto centralizzato eseguito dopo il 31 Agosto 2013, è obbligatorio posizionare il nuovo scarico in canna fumaria fino al tetto, in quanto nuova installazione e non sostituzione di un impianto preesistente.
La normativa UNI 10683 sancisce le modalità di installazione di stufe, camini e, in generale, di tutti gli apparecchi per il riscaldamento che necessitino di uno scarico fumi:
Lo scarico fumi deve possedere anche le seguenti caratteristiche riguardanti distanze, misurazioni e interventi necessari prima dell’installazione:
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