Tra le misure della Legge di Stabilità 2015 c’è la proroga dell’Ecobonus, ovvero delle detrazioni fiscali per i lavori di rinnovamento energetico, e delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Agevolazione per il risparmio d’energia
Tra questi rientrano: l’agevolazione fiscale del 65% si applica ad interventi caratterizzati da un risparmio energetico che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e consistono in detrazioni dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (imposta sul reddito delle società).
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali (detrazione massima 60.000,00 euro);
- riqualificazione energetica di edifici esistenti (detrazione massima 100.000,00 euro);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o con caldaie a condensazione (detrazione massima 30.000,00 euro);
- il miglioramento dell’isolamento Termico dell’edificio (detrazione massima 60.000,00 euro)
Possono usufruire delle detrazioni tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento; inoltre l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) le detrazioni spettanti, sulle spese sostenute dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, sono del 65%.
Ristrutturazione edilizia
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 01/01/2016 la detrazione sarà del 36% con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’ anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
- Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi l’apposito paragrafo) sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
- Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
- Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
- I lavori finalizzati all’ eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi.
- Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’ abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
- Gli interventi di bonifica dall’ amiantoe di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Ecobonus 2020 e le novità del Decreto Rilancio
Il bonus per il risparmio energetico introdotto nel 2020 presenta interessanti novità, prima fra tutte la possibilità di detrarre fiscalmente fino al 110% le spese sostenute per i lavori finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico; sarà possibile godere di queste agevolazioni fiscali dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per chi ha intenzione di eseguire interventi per il risparmio energetico nella propria abitazione, dunque, questo è il momento giusto. Vediamo nel dettaglio la tipologia di lavori che rientrano nel bonus e l’entità degli sgravi fiscali.
Quali sono i lavori detraibili al 110%?
Partiamo dagli interventi che possono godere delle detrazione al 110%. Si tratta dei seguenti:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda. Lo sgravio fiscale, in questo caso, è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000€ (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- Interventi sulle parti comuni degli edificiper la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000€ (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio) ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000€ ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’ecobonus del 110% sarà riconosciuto per tutti i lavori di efficientamento energetico (articolo 14 decreto legge n. 63/2013), nei limiti di spesa individuati per ciascuno di essi, a patto che sia effettuato almeno uno degli interventi sopra elencati. Il bonus sarà corrisposto anche per i lavori di adeguamento antisismico (Sismabonus).
Quali sono i lavori detraibili dal 70 al 75%.
Si possono detrarre fiscalmente fino al 75% i lavori condominiali effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000€, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora tali interventi siano eseguiti in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano volti anche alla riduzione del rischio sismico (con passaggio a una classe di rischio inferiore), si applica uno sgravio dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio, la detrazione arriva all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso, passa a 136.000€, moltiplicato per il numero di unità immobiliari.
Quali sono i lavori detraibili al 65%.
Passiamo ora agli interventi detraibili al 65%:
- Coibentazione dell’involucro opaco;
- Installazione di pompe di calore;
- Installazione di sistemi di Building Automation;
- Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda;
- Installazione di scaldacqua a pompa di calore;
- Installazione di generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Quali sono i lavori detraibili al 50%
Godono della detrazione al 50% i seguenti interventi:
- Sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- Schermature solari;
- Installazione di caldaie a biomassa;
- Installazione di caldaie a condensazione, purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono accedere alle detrazioni del 65% anche se, oltre ad essere in classe A, sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Sconto in fattura e cessione del credito
L’Ecobonus 2020 verrà attuato con un doppio meccanismo di sconto in fattura e cessione del credito anche alle banche. È, cioè, possibile sostituire le detrazioni fiscali spettanti per i lavori sopra elencati con uno sconto immediato in fattura sul costo dell’intervento. Ciò significa che l’utente finale può godere di un contributo pari all’ammontare dalle corrispondenti detrazioni (ad esempio del 65%) affrontando, così, soltanto la spesa relativa alla quota non incentivabile della fattura.
Con la cessione del credito entrata in vigore col Decreto Crescita, è inoltre possibile evitare di aspettare 10 anni per recuperare l’ammontare di queste detrazioni, scegliendo, al contrario, di monetizzarle subito sotto forma di uno sconto di pari importo sul corrispettivo da parte del prestatore dei lavori (installatore, impiantista, idraulico, serramentista, ecc.)
Qual è l’importo massimo detraibile?
L’importo massimo detraibile con l’Ecobonus 2020 varia in funzione della tipologia di intervento effettuata, di pari passo con la percentuale di detraibilità. Vediamo nel dettaglio il limite massimo detraibile, che è pari a:
- 100.000€ per i lavori di riqualificazione energetica;
- 60.000€ per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000€ per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero l’installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000€ per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Hai intenzione di migliorare l’efficienza energetica della tua abitazione? Questo è senz’altro il periodo giusto. Contattaci per tutte le informazioni sulle tipologie di interventi di riqualificazione energetica che si possono eseguire e sui relativi sgravi fiscali!